1. La presente legge disciplina la donazione del corpo ai fini di studio e ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite dall'articolo 3 della presente legge.
2. La donazione del corpo post mortem è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.
2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:
a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sulla donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
1. La donazione del corpo post mortem avviene mediante testamento olografo in duplice copia. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4.
2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo il contenuto del testamento di cui al comma 1. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del donatore del corpo in un apposito elenco speciale.
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e la utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.
1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.
1. La donazione del corpo post mortem non può avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della medesima legge.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del